Il Preposto per la Sicurezza: Ruolo, Compiti e Responsabillità

Scritto da La Redazione
11 · 26 · 22

A seguito delle modifiche apportate all’art. 18 del D. Lgs. 81/2008 alla fine del 2021, con l’introduzione nel comma 1 della lettera b-bis, il Datore di Lavoro deve “individuare il Preposto o i Preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Sempre alla fine del 2021, nel D. Lgs. 81/2008 è stato introdotto nell’articolo 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, comma 8-bis il seguente obbligo: “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

Ma cosa deve contenere la nomina del preposto per la sicurezza? Come per tutti gli incarichi, anche in questo caso è necessario riportare almeno:

  • le generalità del preposto incaricato;
  • i compiti attribuiti e i relativi poteri;
  • la data di nomina del preposto;
  • la firma di accettazione da parte del preposto incaricato.

In materia di salute e sicurezza del lavoro, per identificare i soggetti che rivestono ruoli di garanzia, come il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, ciò che ha rilevanza sono le effettive attività svolte.

Si parla cioè di “preposto di fatto”, qualora un soggetto assuma tale ruolo, anche in assenza di una formale nomina di preposto.

Chi è il preposto di fatto?

Il Preposto di fatto è colui che, sebbene privo di investitura (ad esempio senza una nomina di preposto conferita dal datore di lavoro), eserciti nella realtà aziendale i poteri e le funzioni tipiche del preposto ed è riconosciuto dai colleghi come tale.

Tale figura è chiaramente prevista dall’art. 299 del D. Lgs. 81/08.

Insomma, se in azienda vi è qualcuno riconosciuto dagli altri lavoratori come un “capo”, questi è di fatto un preposto, anche se privo di nomina.

Nell’ipotesi di violazione della normativa antinfortunistica la presenza di un preposto di fatto non esonera da responsabilità il preposto formalmente designato sebbene questi, in realtà, potrebbe anche non svolgere le proprie mansioni.

Al Preposto può essere conferita la delega di Funzione?

Il preposto può essere delegato non solo dal datore di lavoro ma anche dal dirigente munito di delega, con apposito subdelega che può trasferire alcuni suoi poteri in materia di sicurezza sul lavoro.

Sia la delega che la sub delega devono essere redatte con i requisiti formali e sostanziali di cui all’art. 16 D.Lgs. 81/2008.

L’atto di trasferimento di competenze organizzative e gestionali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in capo al preposto può anche non includere l’autonomia di spesa, qualora questa non sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate.

È obbligatoria la formazione in capo al Preposto?

Come per ogni altra figura chiave sulla sicurezza sul lavoro anche il preposto, a norma dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008, deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e relativo aggiornamento quinquennale, il cui percorso formativo è individuato sempre dall’Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011.

Si può ravvisare, quindi, un obbligo di formazione in capo al datore di lavoro ed un corrispondente diritto in capo al preposto.

La Legge 215/2021 ha introdotto alcune modifiche al D. Lgs. 81/2008, alcune di queste riguardano anche la formazione del preposto sulla sicurezza ma, la lettura del combinato disposto del nuovo comma 7-ter e dei commi 1 e 7 dell’art. 37 modificati dalla Legge n. 215/2021, porta a concludere che tali novità in materia di formazione del preposto entreranno di fatto in vigore quando sarà pubblicato il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro che sostituirà l’Accordo del 21/12/11, e la cui pubblicazione è prevista nell’art. 37 comma 2 secondo periodo entro il 30/6/2022. Pertanto fino a tale momento rimangono in vigore le indicazioni in termine di contenuti, durate e periodicità della formazione del preposto previste dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

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