Abrogato il DM 10/3/98: ecco il nuovo decreto sulla prevenzione incendi

Scritto da La Redazione
11 · 26 · 22
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Con tre colpi ben assestati cambia la Prevenzione Incendi nelle aziende! Lo storico DM 10/3/98 viene infatti completamente abrogato con la successione di decreti emanati nei primi giorni di settembre 2021.

Infatti, a completamento di quanto iniziato con:

  • il D.M. 1/9/2021 per quanto riguarda la qualifica degli addetti alla manutenzione antincendio,
  • e il successivo D.M. 2/9/2021 relativamente alla Formazione dei Lavoratori Addetti alla Gestione Emergenza Antincendio e alla qualifica dei Formatori in materia Antincendio,

il D.M. 3/9/21 conclude l’opera:

  • trattando il tema della Valutazione del Rischio Incendio
  • fornendo i criteri generali di progettazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio per i luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 81/2008
  • abrogando in modo completo il “vecchio” D.M. 10/3/98.

I 3 decreti sopra riportati costituiscono quindi il “nuovo” D.M. 10/3/98, ossia il riferimento per la Prevenzione Incendi nei luoghi di lavoro.

Vista la portata della novità normativa, il legislatore ha previsto che l’entrata in vigore dei decreti sopra elencati avverrà un anno dopo la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi in ottobre 2022, in giorni diversi essendo i decreti pubblicati in date diverse.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO

Il nuovo D.M. 3/9/21 fornisce indicazioni in merito alla Valutazione dei Rischi di Incendio e sulle conseguenti misure di Prevenzione Incendi da attuare per la riduzione del Rischio di Incendio. La Valutazione del Rischio Incendi è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi predisposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Rispetto al “vecchio” D.M. 10/3/98, pur identificando i luoghi a basso rischio incendio, non sono più presenti i 3 livelli di rischio incendio denominati:

  • basso
  • medio
  • elevato

I criteri per la Valutazione del Rischio Incendio sono contenuti nell’Allegato I del D.M. 3/9/21, ma solo per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio (vedremo tra poco quali sono) e ricalcano sostanzialmente quelli presenti nel D.M. 10/3/98.

LA SCELTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA ANTINCENDIO

Per la scelta delle misure di Prevenzione Incendi, secondo quanto previsto all’art. 3 del D.M. 3/9/2021 è possibile individuare “3 categorie” di luoghi di lavoro in cui possono essere usati differenti criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio.

  1. luoghi di lavoro in cui risultano applicabili le Regole Tecniche di Prevenzione Incendi, che stabiliscono quindi i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
  2. Luoghi di lavoro definiti a “basso rischio incendio”, indicati all’allegato I dello stesso D.M. 3/9/21 a cui possono essere applicabili le indicazioni presenti nell’Allegato I dello stesso decreto (il cosiddetto minicodice di Prevenzione Incendi).
  3. Tutti gli altri luoghi di lavoro non ricadenti nei casi precedenti, per i quali i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio sono quelli riportati nel Decreto 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).

QUALI SONO I LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO DI INCENDIO?

L’allegato I del D.M. 3/9/21 considera come luoghi di lavoro a basso rischio incendio, quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi contemporaneamente verificati tutti i seguenti requisiti:

  • affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti (comprendono tutte le persone a qualsiasi titolo presenti sul luogo di lavoro)
  • superficie lorda dei locali minore o uguale a 1000 m2
  • piani del luogo di lavoro compresi tra -5 m e 24 m di quota
  • non devono essere presenti o trattati materiali combustibili in quantità maggiori rispetto a 900 MJ/m2
  • non devono essere presenti o trattate sostanze o miscele pericolose in quantità significative
  • non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio

QUALI SONO I CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO?

Il D.M. 3/9/21 fornisce criteri:

  • per la Valutazione del Rischio Incendio
  • per la scelta delle misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio

da adottare per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio, producendo quello che potremmo definire un MINI CODICE di Prevenzione Incendi.

Il MINI CODICE di Prevenzione Incendi dà indicazioni in merito a:

  • Valutazione del Rischio di Incendio
  • Strategia Antincendio

trattando le misure di prevenzione incendi e di protezione antincendio quali:

  • Compartimentazione
  • Esodo
  • Caratteristiche del sistema d’esodo
  • Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo
  • Progettazione del sistema d’esodo
  • Gestione della Sicurezza Antincendio (SGA)
  • Controllo dell’incendio
  • Rilevazione ed allarme
  • Controllo di fumi e calore
  • Operatività antincendio
  • Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

COSA CAMBIA PER LE AZIENDE NELLA PREVENZIONE INCENDI?

L’art. 4 del D.M. 3/9/21 prevede che, per le aziende esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso, ossia al 29/10/2022, l’adeguamento alle disposizioni dello stesso Decreto dovranno essere attuate come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008, ovvero:

  • nel caso in cui vengano effettuate modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della Salute e Sicurezza dei lavoratori,
  • o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
  • o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Nei casi sopra elencati, l’azienda esistente alla data di entrata in vigore del D.M. 3/9/21 dovrà rivalutare il Rischio Incendio e adottare le conseguenti misure di Sicurezza in esso previste, o presenti nel MINI CODICE di Prevenzione Incendi (Allegato I del D.M. 3/9/21) o nel CODICE di PREVENZIONE INCENDI (D.M. 3/8/15).

QUANDO ENTRA IN VIGORE IL D.M. 3 SETTEMBRE 2021?

Il Decreto Ministeriale 3 settembre 2021, che abroga completamente il DM 10/3/98, entrerà in vigore ad un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 29/10/2022.

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